Scheda opera
Codice opera: RgArl
Autore: Bartolomeo Facio
Link autore: https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-facio_(Dizionario-Biografico)/
Edizione: Bartolomeo Facio, Rerum gestarum Alfonsi regis libri, a cura di D. Pietragalla, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004
Periodo di composizione: 1448-1455
Genere letterario: Storiografia
Traduzione a cura di: Daniela Pietragalla
Excerpta a cura di: Giovanni De Vita
Scheda testo
Riferimento bibliografico: VIII 141-144
Data: 1444
Luogo: Napoli
Testo:

Ad postremum postulatum est uti Genuenses pateram auream, si regis pacem vellent, quotannis dono darent, de conditionibus caeteris facile conventurum. Quod cum legati renuerent dicentesque se iniussu civitatis id pacisci non posse, re suspensa missus est ab iis cum mandatis qui quidnam fieri a Genuensibus placeret scitaretur. Ea vero res magnas denuo civitati curas iniecit, ex altera parte pacis commoda ex altera gloriae iacturam ponderanti. Demum frequenti senatu coacto publicae quieti consulentes eam conditionem, quandoquidem pax haud aliter impetrari posset, recipiendam esse decreverunt. Quod postquam legatis renuntiatum est, abiectis caeteris disceptationibus, pax in haec verba convenit: «pax atque amicitia cum Alfonso rege Genuensibus firma perpetuaque posthac esto, bello ablata repetendi nemini partium ius competito; nec regis hostes Genuensis populus nec rex Genuensium hostes recipito ullove commeatu adiuvato. Si quando fato aliquo bellum rursus inter se exoriri contigerit, utriusque partis cives qui in alternis oppidis negotientur agantve eorumque bona tuta liberaque sinito eorumque exportandorum potestas esto. Ad haec neque rex Genuensibus neque regi Genuenses, etiam si iusta belli causa intercesserit, nisi primum denuntiatione facta bellum inferunto. Iura ac privilegia ultro citroque concessa utraque pars religiosissime servato. Genuenses videlicet quae regis civibus ante Philippi dominium, rex quae Genuensibus Neapolitani reges ad Ladislai supremum diem concessissent: coemendi atque exportandi frumenti coeterumque frugum ex alternis oppidis facultatem utraque pars permittito. In iis oppidis quae in alterius partis potestatem devenissent in quibus pars altera iuris aliquid habere praetenderet utraque pars ius suum teneto. Nec tamen, si qua eorum oppidorum oppidani ipsi sua voluntate dederent, ea recipi fas esto. Demum Genuenses regi quotannis dum vivat honoris gratia pateram auream dono danto ac Neapolim mittunto». Haec ita, ut conscripta erant, in regis conspectu recitata sunt, qui tum ex gravi morbo convalescere coeperat.

Traduzione:

Alla fine, venne richiesto che i Genovesi, se desideravano la pace del re, donassero ogni anno una coppa d'oro; sulle altre condizioni ci si sarebbe accordati facilmente. Quando gli ambasciatori rifiutarono dicendo che senza il permesso della città non potevano stabilire questo, la questione venne lasciata in sospeso e venne mandato da loro uno con un’ambasceria per chiedere ai Genovesi che cosa intendessero fare. Quella faccenda suscitò di nuove grandi preoccupazioni alla città che valutava, da una parte, i vantaggi della pace, dall'altra, la perdita di gloria. Alla fine, riunito in gran numero il senato, pensando alla quiete dello Stato, decisero che quella condizione doveva essere accettata, dal momento che la pace non poteva essere ottenuta in un altro modo. Dopo che ciò venne comunicato agli ambasciatori, messe da parte le altre discussioni, la pace fu stabilita in questi termini: «La pace e l’amicizia con re Alfonso sia costante e perpetua per i Genovesi; nessuna parte reclami le cose sottratte in guerra. Il popolo genovese non accoglierà né aiuterà con alcuno approvvigionamento i nemici del re, né il re accoglierà o aiuterà con alcuno approvvigionamento i nemici dei Genovesi. Se un giorno, per qualche fatalità, dovesse scoppiare di nuovo una guerra tra di loro, saranno liberi e al sicuro con i loro beni i cittadini di entrambe le parti che commerciano o vivono nelle due città e sarà concessa loro la facoltà di portare fuori i loro beni. Inoltre, né il re farà guerra ai Genovesi, né i Genovesi al re senza prima aver fatto una dichiarazione, anche se dovesse sopraggiungere una giusta causa di guerra. Entrambe le parti rispetteranno molto scrupolosamente diritti e privilegi concessi all’una e all’altra parte: i Genovesi quello che avevano concesso ai cittadini del re prima della dominazione di Filippo, il re quello che i sovrani napoletani avevano concesso ai Genovesi fino all’ultimo giorno di Ladislao. Entrambe le parti permetteranno di comprare ed esportare frumento e altro genere di prodotti dalle due città. In quelle città che dovessero giungere in potere di una delle due parti, e sulle quali una parte pretenda di avere qualche diritto, l’altra parte manterrà il suo. Poi, se gli abitanti di una di quelle città si dovessero consegnare spontaneamente, non sarà lecito appropriarsene. Infine, i Genovesi ogni anno doneranno al re, finché sarà vivo, una coppa d’oro per onorarlo, e la manderanno a Napoli». Queste cose, così come erano state scritte, furono lette al cospetto del re, che allora iniziava a guarire da una grave malattia.

Note:

Trattato di pace tra Alfonso e i Genovesi durante la guerra tra Napoli e Milano. Facio si presenta come testimone oculare degli eventi, essendo stato designato come colui che trasmette per lettera le trattative di pace.






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